Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.
                   Finalita' ed ambito applicativo

  1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di
autorita'  nazionale  di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno
adotta  i  provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la
protezione delle alte personalita' istituzionali nazionali ed estere,
nonche' delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano
o  per  altri  comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce,
potenziali  o  attuali, nella persona propria o dei propri familiari,
di  natura  terroristica  o  correlati  al  crimine  organizzato,  al
traffico  di  sostanze  stupefacenti,  di armi o parti di esse, anche
nucleari,   di  materiale  radioattivo  e  di  aggressivi  chimici  e
biologici  o  correlati  ad  attivita' di intelligence di soggetti od
organizzazioni estere.
  2.   Il   Ministro  dell'interno,  sentito  il  Comitato  nazionale
dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresi', d'intesa con
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, apposite direttive per
disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalita'
istituzionali nazionali ed estere, nonche' delle altre persone di cui
al comma 1, soggette a pericoli o minacce.
  3.  Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, puo'
definire  modalita'  differenziate  in  ordine  alla  tutela  e  alla
protezione di cui al comma 1.